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Voli in ritardo, cosa succede se i passeggeri non si presentano in aeroporto

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza emessa il 25 Gennaio 2024, ha stabilito nuovi criteri riguardanti il diritto al risarcimento per i passeggeri aerei in caso di voli in ritardo prolungato. La decisione è emersa da una controversia tra la compagnia aerea austriaca Laudamotion e Flightright, una società di assistenza legale, e ha portato a una chiara interpretazione degli articoli del Regolamento (CE) 261/2004 relativo a compensazione e assistenza ai passeggeri.

Il caso in questione riguardava due voli operati da Laudamotion il 26 Giugno 2018, da Düsseldorf a Palma di Maiorca. Entrambi i voli avevano annunciato ritardi superiori alle tre ore. Due passeggeri, preoccupati di non arrivare in tempo per impegni lavorativi, decisero di non imbarcarsi: uno giunse a destinazione autonomamente con un ritardo di 3 ore e 32 minuti, l’altro optò per un volo alternativo, arrivando con meno di tre ore di ritardo rispetto al programma originario.

I due passeggeri, assistiti da Flightright, hanno intrapreso azioni legali contro Laudamotion, richiedendo il risarcimento previsto dall’Articolo 7 del Regolamento sui Diritti dei Passeggeri del Trasporto Aereo. Tuttavia, la sentenza della Corte UE ha chiarito che i passeggeri hanno diritto a una compensazione solo se il ritardo è di tre ore o più e comporta una perdita di tempo irreversibile.

La Corte ha sottolineato che un passeggero che non si presenta all’aeroporto non può beneficiare di questa compensazione, poiché non ha subito una perdita di tempo effettiva. La Corte ha precisato che il disagio associato al negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato non va inteso come un danno generato da un ritardo, ma come una situazione specifica.

Inoltre, la Corte ha stabilito che il ritardo prolungato di un volo non può essere equiparato alla cancellazione dello stesso. Pertanto, il passeggero deve aver rispettato l’obbligo di presentarsi in tempo utile all’accettazione per beneficiare della compensazione pecuniaria in caso di ritardo.

La sentenza ha anche precisato che eventuali danni individuali, come la perdita di un appuntamento di lavoro, non possono essere risarciti mediante la compensazione pecuniaria prevista per i voli in ritardo prolungato. Tuttavia, possono essere oggetto di un cosiddetto risarcimento supplementare, ai sensi dell’Articolo 12 del Regolamento.

Questa sentenza fornisce quindi un chiarimento importante sulle condizioni e sui criteri per il risarcimento dei passeggeri aerei, delineando una distinzione più netta tra ritardi prolungati e altre situazioni di disagio come cancellazioni e negati imbarco.

Pubblicato da
Francesco Donato

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