L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con la delibera n. 13/25/CIR approvata il 19 marzo 2025, ha accolto parzialmente l’istanza presentata da un utente nei confronti di Iliad Italia S.p.A., riconoscendo un indennizzo economico per l’interruzione prolungata dei servizi voce e dati sulla linea fissa.
La controversia nasce a seguito della sottoscrizione da parte del cliente, in data 7 maggio 2024, di un contratto per l’offerta “IliadBox Wi-Fi 6“, con richiesta di portabilità del proprio numero precedentemente in uso con Fastweb.
Nonostante l’intervento tecnico di installazione della IliadBox avvenuto il 17 maggio 2024, i servizi non sono mai stati effettivamente attivati. L’utente ha più volte segnalato la mancata attivazione al servizio clienti, presentando infine un reclamo formale il 29 maggio 2024.
Nel corso del procedimento, Iliad ha affermato di aver attivato i servizi già il 17 maggio 2024, indicando come causa del disservizio presunti interventi da parte di terzi sulla rete in fibra ottica.
Tuttavia, l’AGCOM ha rilevato che l’operatore non ha garantito la continuità del servizio come previsto contrattualmente, riconoscendo quindi la propria responsabilità nei confronti del cliente.
L’Autorità ha quindi disposto il pagamento di un indennizzo pari a 1.092 euro, calcolato secondo il parametro di 6 euro al giorno per ciascun servizio (voce e dati) per un totale di 91 giorni, dal 29 maggio al 28 agosto 2024, periodo in cui l’utenza è rimasta inattiva. Iliad è stata inoltre condannata al rimborso delle fatture emesse durante il disservizio, in modo proporzionale al periodo non fruito.
Non sono invece state accolte le richieste dell’utente iliad relative al risarcimento delle spese per l’attivazione di una linea provvisoria e dei costi di procedura, ritenute non di competenza dell’AGCOM.
Il provvedimento dell’Autorità, che ha valore di ordine ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, obbliga Iliad ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica.
Entro lo stesso termine, l’atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sia dal consumatore che dall’operatore, ferma restando per il cliente la possibilità di agire in sede giurisdizionale per l’eventuale risarcimento di ulteriori danni.